ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA

Accertamento compatibilità paesaggistica: i casi consentiti

 

Secondo l’art. 167 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e l’art. 181 comma 1-ter l’accertamento della compatibilità paesaggistica è consentito per i seguenti interventi:

-per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

-per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;

-per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. 380/2001.

 

In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza del D.Lgs. 42/04, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto nei 3 casi appena elencati.

 

Il Ministero per i beni e le attività culturali con la circolare n. 33 del 26 giugno 2009 ha spiegato ancora meglio cosa si intende per “lavori”, “superfici utili” e “volumi”, termini utilizzati nell’art. 167. Si delinea la necessità di dare una definizione univoca per i suddetti termini così da utilizzarla a livello nazionale. Le definizioni sono le seguenti:

 

lavori: interventi su fabbricati legittimamente esistenti, ovvero gli interventi strettamente connessi all’utilizzo di altri immobili ed aree che non comportino modificazioni delle caratteristiche peculiari del paesaggio, purché gli interventi stessi siano conformi ai piani paesaggistici vigenti e adottati;

 

superfici utili: qualsiasi superficie utile, qualunque sia la sua destinazione. Sono ammesse le logge ed i balconi, nonché i portici, collegati al fabbricato, aperti su 3 lati contenuti entro il 25% dell’area di sedime del fabbricato stesso;

 

volumi: qualsiasi manufatto costituito da parti chiuse emergente dal terreno o dalla sagoma di un fabbricato preesistente indipendentemente dalla destinazione d’uso del manufatto, ad esclusione dei volumi tecnici (ricordiamo che in ambito di una autorizzazione paesaggistica, i volumi tecnici non sono considerati irrilevanti).

 

Per informazioni: Architetto Manuel Tonolini architetto.tonolini@gmail.com tel. 3403815279