ALTEZZE E SUPERFICIE MINIMA
In sede di conversione è stata introdotta una norma finalizzata a facilitare le operazioni di recupero su immobili non aventi i requisiti necessari ai fini dell’agibilità come previsti ai sensi dell’articolo 24 del DPR 380/2001 e del DM del 5 luglio 1975. In particolare, la norma trova applicazione “nelle more della definizione dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 1-bis” ossia della disposizione che dal 2016 aveva previsto che con decreto del Ministro della salute entro 90 giorni dovevano essere definiti i requisiti igienicosanitari di carattere prestazionale degli edifici. In attesa dell’approvazione di questo decreto si prevede che al tecnico progettista è data la possibilità di asseverare la conformità del progetto ai fini dell’agibilità nei seguenti casi: - locali con un'altezza minima interna inferiore a 2,70 metri, fino al limite massimo di 2,40 metri; - alloggio monostanza, per una persona, con una superficie minima, comprensiva di servizi, inf. a 28 mq, fino al limite massimo di 20 mq, per due persone, inferiore a 38 mq, fino al limite massimo di 28 mq. 31 In particolare, si evidenzia che la disposizione trova applicazione solo in caso di recupero a fini abitativi. Sul punto si rileva, infatti, che i parametri derogati sono riferiti esclusivamente alle destinazioni abitative.
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