INTERVENTI SU IMMOBILI VINCOLATI REALIZZATI ENTRO L’11 MAGGIO 2006

Riguardo agli immobili vincolati assume grande rilevanza anche il nuovo comma 4-bis dell’art. 3, del DL 69/2024, inserito durante la conversione in legge, che estende il procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica come delineato nell’art. 36-bis, commi 4, 5, 5-bis e 6 anche agli interventi realizzati entro l’11 maggio 2006 (termine oltre il quale è stato introdotto il divieto di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica postuma e cioè in via successiva rispetto alla realizzazione dell’intervento, come attualmente contenuto nell’art. 146, comma 4 del D.lgs. 42/2004) per i quali il titolo che ne ha previsto la realizzazione è stato rilasciato dai comuni senza previa autorizzazione paesaggistica. La norma specifica poi che tale ultima previsione non trova applicazione “agli interventi per i quali è stato conseguito un titolo abilitativo in sanatoria, a qualsiasi titolo rilasciato o assentito”. La norma, come introdotta dalla legge di conversione, interviene a risolvere una annosa problematica che riguarda numerosi casi del passato in cui i comuni avevano rilasciato i titoli edilizi ma senza il preventivo invio dei progetti alle Soprintendenze e quindi senza l’ok paesaggistico. Oggi, questi immobili, legittimi sotto il profilo urbanistico-edilizio possono essere legittimati anche sotto il profilo paesaggistico e pertanto si riterrebbe che questa possibilità debba avvenire al di fuori della procedura edilizia in sanatoria dell’art. 36-bis, presentando direttamente istanza all’ente competente.

 

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