NUOVA SANATORIA CONDIZIONATA

SANATORIA CONDIZIONATA

Il Comune può subordinare il rilascio del permesso in sanatoria all’esecuzione, di interventi necessari per assicurare l’osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza e per la rimozione delle opere che non possono essere sanate (art. 36-bis comma 2). Tale norma è stata modificata in sede di conversione in legge con l’intento di limitarne l’ambito di applicazione. Nel testo originario del DL la sanatoria, infatti, poteva essere condizionata all’esecuzione di interventi per rendere l’opera conforme alla normativa non solo sulla sicurezza, ma anche a quella igienico-sanitaria, sull’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti, sul superamento delle barriere architettiche, nonché alla rimozione delle opere che non possono essere sanate. Nonostante sia richiesta la conformità edilizia all’epoca della realizzazione dell’opera, bisognerà capire come queste condizioni vadano di fatto a rapportarsi con tale conformità piuttosto che con la possibilità, laddove tecnicamente fattibile, di migliorare le prestazioni di sicurezza dell’immobile adeguandole alla normativa vigente all’oggi e quindi al momento della presentazione della domanda di sanatoria. Quanto agli aspetti procedurali, in caso di istanza di permesso di costruire, lo sportello unico, sulla base evidentemente delle caratteristiche dell’immobile come evidenziate nelle attestazioni e dichiarazioni del tecnico incaricato, invia all’interessato richiesta di effettuare entro il termine assegnato, i lavori ritenuti necessari ai fini della sicurezza o per rimuovere le opere non sanabili, in quanto condizione per ottenere il rilascio del titolo in sanatoria. Con riferimento alle Scia, la norma specifica che lo sportello unico individua tra gli interventi con tali finalità le misure da prescrivere ai sensi dell’art. 19, comma 3, secondo, terzo e quarto periodo della Legge 241/1990. Lo sportello, quindi, entro il termine di 30 gg dalla presentazione della Scia (come previsto dall’art. 36-bis, comma 6 che rinvia espressamente all’art. 19, comma 6-bis della Legge 241/1990) può invitare il privato ad eseguire i lavori entro un certo termine, decorso inutilmente il quale, la Scia si consolida.

 

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