SUPERAMENTO DOPPIA CONFORMITA’ – CASISTICA
Il DL 69/2024 prima e la Legge 105/2024 poi, hanno rivisto “l’accertamento di conformità in sanatoria” ossia l’istituto che regola i casi, le condizioni e il procedimento per ottenere la sanatoria “in via ordinaria”. In particolare, con l’articolo 36-bis viene disciplinata una nuova procedura per l’accertamento di conformità in sanatoria delle opere eseguite in: • parziale difformità dal permesso di costruire o dalla SCIA alternativa al permesso di costruire nelle ipotesi di cui all’art. 34; • assenza o difformità alla SCIA ordinaria nelle ipotesi di cui all’articolo 37: • variazione essenziale ai sensi dell’art. 32. La principale novità è che per tali interventi vi è il superamento della doppia conformità: è sufficiente provare la conformità urbanistica ad oggi (al momento della presentazione della domanda) e la conformità edilizia ossia alla normativa tecnica vigente all’epoca della realizzazione dell’opera (art. 36-bis, comma 1). Si ricorda prima di tutto che non esiste una definizione normativa di parziale difformità. La stessa si ricava dalla giurisprudenza in rapporto a ciò che non è totale difformità e non è variazione essenziale e cioè si è in presenza di difformità parziale solo quando le modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell’opera (Consiglio di Stato, sentenza 30/03/2017, n. 1484) È importante evidenziare altresì che in sede di conversione nell’art. 36-bis sono entrati anche gli interventi realizzati in variazione essenziale al progetto, in precedenza assoggettati al procedimento di cui all’art. 36 che tuttora subordina la sanatoria degli abusi più rilevanti alla doppia conformità. Conseguentemente nel procedimento di sanatoria delineato dall’art. 36 rientrano ora esclusivamente le opere eseguite in assenza o totale difformità dal permesso di costruire o dalla Scia alternativa al PdC di cui all’art. 23 Dpr 380/2001, nonché le opere in variazione essenziale su immobili vincolati in quanto considerate in totale difformità dal PdC dall’art. 32, comma 3. Per queste ultime fattispecie considerate di maggiore gravità, continua dunque a permanere il regime della doppia conformità urbanistica ed edilizia, ossia la necessità di rispettare sia la normativa prevista all’epoca della realizzazione, sia quella vigente al momento della presentazione della domanda.
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