NUOVA LEGGE SALVA CASA: TITOLI EDILIZI E MUTAMENTI SENZA OPERE

TITOLI EDILIZI (SCIA) PER CAMBI D'USO

L’art. 10, comma 2 del Dpr 380/2001 prevede che “le Regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività” (prima DIA). Tale norma non richiama la CILA, la quale come è noto, la sua applicazione e vigenza è avvenuta in un momento successivo. Molte sono, quindi, le Regioni che hanno previsto l’uso anche della CILA per i cambi di destinazione d’uso oppure previsto anche i casi in cui possono essere eseguiti in attività libera (vedi Dossier regionale cambi destinazione d’uso – normative regionali). Ora in sede di conversione del decreto è stato specificato il seguente regime amministrativo:

- cambi d’uso senza opere: necessario sempre presentare la SCIA;

- cambi con opere: occorre presentare il titolo richiesto per l’esecuzione delle stesse. Nel caso di interventi soggetti a CILA, si dovrà procedere comunque con SCIA. In particolare, è stato soppresso l’inciso che era stato inserito dopo il titolo della SCIA con cui si stabiliva che restavano ferme “le disposizioni regionali più favorevoli”.

Nello stesso tempo all’articolo 10, comma 2 del DPR 380/2001, è stato espressamente previsto che “Resta fermo quanto previsto dall’articolo 23-ter, comma 1-quinquies”, il cui richiamo sembrerebbe di fatto prevedere sempre l’applicazione del nuovo regime dei titoli edilizi come ora disciplinati nell’ambito appunto dell’art. 23ter. Sul punto, però, come sarà specificato più avanti nella parte relativa all’adeguamento regionale, viene comunque data la possibilità per le Regioni di prevedere ulteriori livelli di semplificazione. Sarà, quindi, nel caso necessario chiarire se questo riguarderà la possibilità di eseguire i cambi d’uso come previsti ora nel presente articolo anche con titoli più semplificati o comunque come ora già previsto da molte leggi regionali (vedi Dossier regionale cambi destinazione d’uso Ance mutamento d’uso).

 

MUTAMENTO SENZA OPERE: QUALIFICAZIONE E PRECISAZIONI

In sede di conversione è stata fornita una qualificazione dell’intervento eseguito “senza opere”. In particolare, la norma fa rientrare nell’ambito di tali interventi tutti quelli da eseguire in attività edilizia libera (es. manutenzione ordinaria, alcuni interventi di eliminazione delle barriere architettoniche e tutte le casistiche indicate come attività libera nel DPR 380/2001 (art. 6), nel Glossario dell’attività libera -DM 2 marzo 2018- e come ulteriormente dettagliate dalle diverse leggi regionali).

 

Per ulteriori informazioni riguardo al cambio d'uso mediante la nuova legge potete contattare AMT studio al 3403815279 o via email all'indirizzo: architetto.tonolini@gmail.com