NUOVA LEGGE SALVA CASA: CAMBIO D'USO "VERTICALI"

CAMBI D’USO CON/SENZA OPERE «VERTICALI» SINGOLA UNITA’ IMMOBILIARE

Come nei casi dei cambi cd “orizzontali” anche per i cambi “verticali” della singola unità immobiliare sarà consentito procedere al mutamento anche o senza esecuzione di opere edilizie. In questi casi si conferma, come previsto nel testo iniziale del decreto, che tale possibilità è sempre consentita nelle zone A, B e C (centro storico, zone edificate, zone nuovi insediamenti) escluse le zone rurali. Per questi passaggi è stata, inoltre, modificata la previsione che li subordinava alla destinazione prevalente delle altre unità immobiliari. Facciamo l’esempio di un edificio ricadente in zona A dove l’uso prevalente è il residenziale e si vorrebbe riconvertire alcune unità immobiliari ad uso direzionale (uffici): sarà ora possibile indipendentemente dalla destinazione d’uso prevalente dell’immobile, fermo restando sempre la possibilità per gli strumenti urbanistici di fissare specifiche condizioni. Confermate, inoltre, le norme che per questi cambi prevedono che gli interventi non sono subordinati all’obbligo di reperimento di ulteriori standard ai sensi del DM 1444/1968 né al vincolo di dotazione minima di parcheggi ai sensi della Legge 1150/1942. Sull’onerosità è stato aggiunto che resta fermo (nei limiti di quanto stabilito dalla legislazione regionale), il pagamento del contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione secondaria (ossia la sola quota relativa ai servizi come le scuole, aree verdi, ecc.) ove e se previsto. 

 

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