Un monolocale è un miniappartamento costituito da una sola camera più servizi, con determinati parametri di altezza e superfice minima per essere considerato abitabile.
Tra le novità della Legge Salva Casa abbiamo anche la modifica di tali parametri.
Dimensione minima monolocale prima e dopo il Salva Casa
La norma di riferimento per progettare un monolocale è il Decreto Ministeriale del 05/07/1975, che all’art. 3 prevede le seguenti dimensioni minime per l’alloggio monolocale:
superficie ≥ 28 m², per monolocale a servizio di una persona;
superficie ≥ 38 m², per monolocale a servizio di due persone.
Il Salva Casa riduce le superfici minime per gli alloggi monostanza:
superficie ≥ 20 m², per monolocale a servizio di una persona;
superficie ≥ 28 m², per monolocale a servizio di due persone.
Altezze minime locali, prima e dopo il Salva Casa
Per quanto riguarda l'altezza minima interna il DM del 1975 all'art. 1 prescrive che l'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione sia di 2,70 m riducibili a 2,40 m per corridoi, disimpegni, bagni, gabinetti e ripostigli. Il Salva casa riduce l'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione fino a 2,40 m. Tale modifica è valida per tutti i locali adibiti ad abitazione compresi i monolocali.
Dimensioni minime monolocale: le condizioni
Nell’art. 24, c. 5-bis del DPR 380/01 modificato dal Salva Casa leggiamo che è il progettista a rilasciare l’asseverazione della conformità del progetto alle norme igienico sanitarie nell’ipotesi di monolocali con le nuove superfici minime. Nello stesso comma viene specificato (con rimando all'art. 20 c. 1-bis) che tali requisiti verranno definiti con apposito decreto del Ministro della salute. Leggendo il c. 5-ter si evince che tale asseverazione può essere rilasciata se:
1) sia soddisfatto il requisito dell'adattabilità;
2) sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
a) i locali siano situati in edifici sottoposti a interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie;
b) sia contestualmente presentato un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di un'adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari.
Come migliorare le condizioni igienico-sanitarie
Dalle novità introdotte dal Salva Casa emerge che la dimensione minima di un monolocale può essere ridotta rispetto ai valori considerati finora se vengono migliorate le condizioni igienico-sanitarie. Per migliorare la situazione igienica preesistente è bene fare riferimento anzitutto ai vigenti regolamenti di igiene locali e ai regolamenti edilizi locali, nonché in mancanza anche ai requisiti igienico sanitari delle abitazioni dettati dal DM 5/7/1975 che (a parte quelli oggetto di modifica), prescrive:
- superficie minima abitabile di 14 m² utili per ogni abitante fino ai primi 4 abitanti, e di 10 m² ulteriori, per ciascuno dei successivi abitanti;
- superficie minima stanza da letto di almeno 9 m² se per una persona e 14 m² se per due persone;
- superficie minima soggiorno di almeno 14 m²;
- finestre ed aperture: le camere da letto, il soggiorno e la cucina devono essere dotate di
- finestra apribile, con superficie pari ad almeno 1/8 della superficie pavimentata della stanza;
- stanza da bagno: deve essere presente almeno un bagno comprensivo di tutti i pezzi igienici, vale a dire vaso, bidet, lavabo, vasca o doccia;
- luci ed aerazione naturale: camere, cucina e soggiorno devono essere dotate di adeguata illuminazione ed aerazione naturale;
- impianto di riscaldamento, deve essere idoneo a mantenere una temperatura interna compresa tra i 18 °C ed i 20 °C.
Il requisito dell’adattabilità in un monolocale
L'adattabilità è un requisito del DM 236/89, il decreto sull'abbattimento delle barriere architettoniche, ed indica la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Lo spazio minimo, per una rotazione di una sedia a rotelle a 360°, è di 150x150 cm, quello massimo è di 170x170 cm. Invece per quanto riguarda il dimensionamento, la cucina dovrà avere un passaggio interno libero largo 150 cm o uno spazio di 135x150 cm per garantire un'adeguata mobilità, così come i passaggi devono avere una larghezza utile minima di 70-90cm. La porta che divide la stanza dal bagno è preferibile che sia scorrevole, il bagno dovrebbe avere uno spazio libero interno minimo 135x150 per consentire un adeguato movimento.
Se stai valutando di usufruire della nuova legge per un tuo monolocale contatta AMT studio al 3403815279 architetto.tonolini@gmail.com