CAMBI D’USO «ORIZZONTALE» CON/SENZA OPERE SINGOLA UNITÀ IMMOBILIARE
La novità principale che ha interessato questa tipologia di cambi è l’estensione delle norme agevolative dei cambi d’uso, previste per le singole unità immobiliari, anche in caso di opere edilizie. Si conferma, in questo modo, come nei cambi d’uso non sia l’intervento edilizio in sé ad influire quanto la loro funzione ossia il nuovo uso che si assume all’interno della singola unità immobiliare. La possibilità di mutare la destinazione nell’ambito della stessa categoria è sempre consentita ma ai Comuni resta la possibilità di fissare specifiche condizioni, oltre alla necessità di rispettare le normative di settore (es. sicurezza, paesaggistica etc..). In che modo e quando saranno poste queste condizioni è sicuramente l’aspetto che rimane maggiormente aperto. In particolare, la lettura che si ritiene sia da percorrere è che per questi cambi (nonché per quelli “verticali” – vedi dopo) il mutamento sarà consentito anche se il nuovo uso non è “espressamente previsto” dai piani. Negli strumenti urbanistici in cui non sono poste specifiche condizioni, i cambi saranno sempre consentiti, negli altri casi sarà necessario attenersi alle indicazioni che i Comuni hanno o potranno dare. Se non ancora previste, si ritiene che le agevolazioni introdotte nel decreto siano comunque immediatamente applicabili (vedi dopo adeguamento delle normative regionali). Nell’ambito della stessa categoria funzionale vi rientrano tutti casi che, anche come specificato da alcune normative regionali, sono da considerare rientranti nelle categorie come richiamate nel comma 1 dell’art. 23ter (residenziale, commerciale, turistico- ricettivo etc). Ad esempio, la Regione Liguria (LR 16/2008) nella residenza fa rientrare le case famiglia, le foresterie, alloggi per studenti, gli studi e uffici professionali compatibili con la residenza etc. oppure la Regione Friuli Venezia Giulia che nel direzionale fa rientrare gli uffici, studi, banche, associazioni etc.
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