NUOVA LEGGE SALVA CASA: TOLLERANZE COSTRUTTIVE

 

 Tolleranze costruttive

La norma in commento alla lettera f) prevede modifiche all’articolo 34-bis del Dpr 380,

in materia di tolleranze costruttive ed esecutive. 

Preliminarmente occorre ricordare che l’articolo 34-bis del TUE disciplina: 

- al comma 1, le cd. tolleranze costruttive, i.e. lo scostamento dai parametri 

autorizzati di misura talmente contenuta (pari al 2%) da non potere essere 

considerati un illecito edilizio; 

- al comma 2, le cd. tolleranze esecutive (o di cantiere), i.e. le irregolarità 

geometriche, le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, la diversa 

collocazione di impianti e opere interne eseguite durante i lavori per l’attuazione 

di titoli abilitativi edilizi. 

 

Alla luce del quadro dinanzi delineato, si prevede che, in relazione agli interventi realizzati 

entro il 24 maggio 2024, le tolleranze costruttive sono riparametrate in misura 

inversamente proporzionale alla superficie utile. Pertanto, minore è la superficie utile 

maggiore è il limite consentito percentualmente. 

 

Nel merito, si stabiliscono, nel nuovo comma 1-bis del medesimo art. 34 bis del DPR 380, 

introdotto dalla disposizione in esame, diversi valori in relazione alle tolleranze entro le 

quali ritenere per legge che il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, 

della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non 

costituisca violazione edilizia. 

Pertanto, la disposizione prevede che, in relazione ai predetti interventi realizzanti entro il 

citato termine, il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della 

superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non 

costituiscono violazione edilizia se contenuto entro i seguenti limiti: 

 

SUPERFICIE UTILE TOLLERANZA 

superiore a 500 mq 2% 

tra i 300 e 500 mq 3% 

tra i 100 e 300 mq 4% 

inferiore a 100 mq 5% 

Inferiore a 60 mq 6% 

 

Con riferimento a tale previsione si specifica che, ai fini del computo della superficie utile, 

si dovrà tenere conto della sola superficie assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la 

realizzazione dell’intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell’immobile o dell’unità 

immobiliare eseguiti nel corso del tempo. In sede parlamentare è stato specificato che 

tali scostamenti sono applicabili anche alle misure minime individuate dalle 

disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari. 

Con riferimento alla sola tolleranza costruttiva del 2%, prevista a regime (comma 1 

dell’art. 34 bis), gli scostamenti rispetto alle misure progettuali valgono anche per le misure 

minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze (DM 2 aprile 1968, n. 

1444/1968) e di requisiti igienicosanitari (DM 5 luglio 1975). 

 

Con riferimento, invece, alle tolleranze esecutive, il nuovo comma 2-bis del citato 

articolo 34-bis prevede che gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 costituiscono 

tolleranze esecutive (in aggiunta a quelle già previste dal comma 2) nei seguenti casi: 

 minore dimensionamento dell'edificio; 

 mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali; 

 irregolarità geometriche e modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, 

irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e difforme ubicazione delle aperture 

interne; 

 difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria; 

 errori progettuali corretti in cantiere e errori materiali di rappresentazione progettuale 

delle opere. 

 

Dott. Arch. Manuel Tonolini

AMT studio - per informazioni: email architetto.tonolini@gmail.com tel. 3403815279