Tolleranze costruttive
La norma in commento alla lettera f) prevede modifiche all’articolo 34-bis del Dpr 380,
in materia di tolleranze costruttive ed esecutive.
Preliminarmente occorre ricordare che l’articolo 34-bis del TUE disciplina:
- al comma 1, le cd. tolleranze costruttive, i.e. lo scostamento dai parametri
autorizzati di misura talmente contenuta (pari al 2%) da non potere essere
considerati un illecito edilizio;
- al comma 2, le cd. tolleranze esecutive (o di cantiere), i.e. le irregolarità
geometriche, le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, la diversa
collocazione di impianti e opere interne eseguite durante i lavori per l’attuazione
di titoli abilitativi edilizi.
Alla luce del quadro dinanzi delineato, si prevede che, in relazione agli interventi realizzati
entro il 24 maggio 2024, le tolleranze costruttive sono riparametrate in misura
inversamente proporzionale alla superficie utile. Pertanto, minore è la superficie utile
maggiore è il limite consentito percentualmente.
Nel merito, si stabiliscono, nel nuovo comma 1-bis del medesimo art. 34 bis del DPR 380,
introdotto dalla disposizione in esame, diversi valori in relazione alle tolleranze entro le
quali ritenere per legge che il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura,
della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non
costituisca violazione edilizia.
Pertanto, la disposizione prevede che, in relazione ai predetti interventi realizzanti entro il
citato termine, il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della
superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non
costituiscono violazione edilizia se contenuto entro i seguenti limiti:
SUPERFICIE UTILE TOLLERANZA
superiore a 500 mq 2%
tra i 300 e 500 mq 3%
tra i 100 e 300 mq 4%
inferiore a 100 mq 5%
Inferiore a 60 mq 6%
Con riferimento a tale previsione si specifica che, ai fini del computo della superficie utile,
si dovrà tenere conto della sola superficie assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la
realizzazione dell’intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell’immobile o dell’unità
immobiliare eseguiti nel corso del tempo. In sede parlamentare è stato specificato che
tali scostamenti sono applicabili anche alle misure minime individuate dalle
disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari.
Con riferimento alla sola tolleranza costruttiva del 2%, prevista a regime (comma 1
dell’art. 34 bis), gli scostamenti rispetto alle misure progettuali valgono anche per le misure
minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze (DM 2 aprile 1968, n.
1444/1968) e di requisiti igienicosanitari (DM 5 luglio 1975).
Con riferimento, invece, alle tolleranze esecutive, il nuovo comma 2-bis del citato
articolo 34-bis prevede che gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 costituiscono
tolleranze esecutive (in aggiunta a quelle già previste dal comma 2) nei seguenti casi:
minore dimensionamento dell'edificio;
mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali;
irregolarità geometriche e modifiche alle finiture degli edifici di minima entità,
irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e difforme ubicazione delle aperture
interne;
difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria;
errori progettuali corretti in cantiere e errori materiali di rappresentazione progettuale
delle opere.
Dott. Arch. Manuel Tonolini
AMT studio - per informazioni: email architetto.tonolini@gmail.com tel. 3403815279